Chiarimenti del Ministero dell’Ambiente sul compostaggio

Chiarimenti del Ministero dell’Ambiente sul compostaggio />

25/10/2023

Con Nota prot.a n.4223 del 7 marzo 2019 Il Ministero dell’Ambiente risponde a diversi quesiti formulati dalla Regione Lombardia sulla applicabilità delle diverse forme di compostaggio in loco dei rifiuti organici alla luce delle intervenute modifiche normative in materia. Si fa riferimento, in particolare all’introduzione (ad opera del Collegato Ambientale L. 221/2015), dell’ articolo 180 comma 1-septies del d. lgs. 152/06 che riporta l’attività di autocompostaggio e compostaggio di comunità in relazione alla riduzione della produzione dei rifiuti organici.
In allegato anche uno schema decisionale esemplificativo utile a guidare la scelta tra le diverse tipologie di attività di compostaggio di prossimità.
in particolare:

  • definisce il compostaggio di prossimità come l’insieme di autocompostaggio (nessun limite alle t/anno), compostaggio di comunita (130 t/anno max) e compostaggio locale (80 t/anno max)
  • può essere computato nelle percentuali di raccolta differenziata
  • per l’utenze domestiche adotta la stima di 80 kg/ab/anno
  • ribadisce l’obbligo dello sgravio tariffario
  • il compostaggio locale non necessita di ulteriori specifiche o atti normativi
  • concorda con la Regione Lombardia circa la deroga alle emissioni in atmosfera per il compostaggio locale
  • I comuni possono farsi promotori del compostaggio di comunità creando un’associazione o aderendo ad una già costituita oppure con la propria azienda che puo’ costituire o aderire ad un’associazione.

Inoltre il documento termina con la possibilità di rivedere il Decreto 266/2016 per rendere possibile la partecipazione diretta del comune al compostaggio di comunità