INQUADRAMENTO NORMATIVO COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ
In base all’utilizzo della macchina di compostaggio, si individuano 3 situazioni con 3 differenti inquadramenti normativi.
Autocompostaggio
Compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
Compostaggio di comunità
Compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
Compostaggio locale
Trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio.
AUTOCOMPOSTAGGIO
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Utenza singola (domestica o anche non domestica); |
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Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. (art.208, comma 19-bis del codice ambientale); |
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Tale attività non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, a condizione che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto; |
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Non è previsto un limite di quantità per i rifiuti trattati; |
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Esempi:
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Creazione da parte delle utenze di un organismo collettivo di natura giuridica; |
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Autoconferimento da parte di almeno una delle utenze appartenenti all’organismo collettivo; |
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Prossimità: l’apparecchiatura per il compostaggio di comunità deve essere localizzata entro 1 chilometro dalle utenze conferenti dell’organismo collettivo; |
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Conduzione: nomina di un Conduttore del processo di compostaggio di Comunità (per apparecchiature con capacità di trattamento superiori ad 1 tonnellata); |
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Compost: almeno una delle utenze aderenti all’organismo collettivo deve essere poi anche l’utilizzatore del compost prodotto. Deve essere previsto un Piano di utilizzo del compost da parte dell’organismo collettivo; |
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SCIA: avvio del compostaggio con una segnalazione certificata al Comune sede del compostaggio di comunità, previa predisposizione di un Regolamento di gestione, di Un elenco Utenze aderenti all’organismo collettivo e di un Piano di utilizzo del Compost |
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Fino a 130 Ton/anno: nessuna autorizzazione; |
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Sopra le 130 Ton/Anno: non è compostaggio di comunità ma ricade nell’ art. 208 d. lgs. 152/2006. |
COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ
COMPOSTAGGIO LOCALE
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Il materiale organico può anche essere conferito dal produttore ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti e non deve essere conferito all’apparecchiatura esclusivamente da parte delle utenze che lo hanno prodotto richiesta di parere all’Arpa regionale, previa predisposizione di un Regolamento di gestione dell’impianto e nomina di un soggetto gestore, da individuarsi nel Comune sede dell’impianto; |
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SCIA: segnalazione certificata di avvio al Comune sede dell’impianto, previa acquisizione del Parere ARPA; |
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Il compost prodotto dal compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (d. lgs. 75/2010) per gli ammendanti compostati; |
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Trattamento dei rifiuti nell’ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti oppure di comuni limitrofi; |
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Fino a 80 Ton/a - no autorizzazioni (SCIA + Regolamento di gestione dell’impianto + Parere Arpa) (art.214, comma 7-bis d. lgs. 152/06); |
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Sopra le 80 Ton non si parlerà più di “compostaggio locale”, ma di un impianto aerobico di riciclo del rifiuto. In questo caso:
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