INQUADRAMENTO NORMATIVO COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITÀ
In base all’utilizzo della macchina di compostaggio, si individuano 3 situazioni con 3 differenti inquadramenti normativi.
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Autocompostaggio
Compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
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Compostaggio di comunità
Compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
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Compostaggio locale
Trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio.
AUTOCOMPOSTAGGIO
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Utenza singola (domestica o anche non domestica); |
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Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. (art.208, comma 19-bis del codice ambientale); |
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Tale attività non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, a condizione che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto; |
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Non è previsto un limite di quantità per i rifiuti trattati; |
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Esempi:
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Creazione da parte delle utenze di un organismo collettivo di natura giuridica; |
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Autoconferimento da parte di almeno una delle utenze appartenenti all’organismo collettivo; |
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Prossimità: l’apparecchiatura per il compostaggio di comunità deve essere localizzata entro 1 chilometro dalle utenze conferenti dell’organismo collettivo; |
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Conduzione: nomina di un Conduttore del processo di compostaggio di Comunità (per apparecchiature con capacità di trattamento superiori ad 1 tonnellata); |
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Compost: almeno una delle utenze aderenti all’organismo collettivo deve essere poi anche l’utilizzatore del compost prodotto. Deve essere previsto un Piano di utilizzo del compost da parte dell’organismo collettivo; |
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SCIA: avvio del compostaggio con una segnalazione certificata al Comune sede del compostaggio di comunità, previa predisposizione di un Regolamento di gestione, di Un elenco Utenze aderenti all’organismo collettivo e di un Piano di utilizzo del Compost |
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Fino a 130 Ton/anno: nessuna autorizzazione; |
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Sopra le 130 Ton/Anno: non è compostaggio di comunità ma ricade nell’ art. 208 d. lgs. 152/2006. |
COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ
COMPOSTAGGIO LOCALE
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Il materiale organico può anche essere conferito dal produttore ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti e non deve essere conferito all’apparecchiatura esclusivamente da parte delle utenze che lo hanno prodotto richiesta di parere all’Arpa regionale, previa predisposizione di un Regolamento di gestione dell’impianto e nomina di un soggetto gestore, da individuarsi nel Comune sede dell’impianto; |
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SCIA: segnalazione certificata di avvio al Comune sede dell’impianto, previa acquisizione del Parere ARPA; |
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Il compost prodotto dal compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (d. lgs. 75/2010) per gli ammendanti compostati; |
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Trattamento dei rifiuti nell’ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti oppure di comuni limitrofi; |
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Fino a 80 Ton/a - no autorizzazioni (SCIA + Regolamento di gestione dell’impianto + Parere Arpa) (art.214, comma 7-bis d. lgs. 152/06); |
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Sopra le 80 Ton non si parlerà più di “compostaggio locale”, ma di un impianto aerobico di riciclo del rifiuto. In questo caso:
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